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I nostri emendamenti alla Legge di Bilancio

Proposte
30/12/2022

Carlo Calenda e Matteo Richetti hanno presentato in conferenza stampa gli emendamenti di Azione alla Legge di Bilancio.

INDICE

1. TAGLIO IRPEF GIOVANI (art. 2)

2. TAMPON TAX (art. 4)

3. SUPERBONUS problematica TELERISCALDAMENTO (art. 9)

4. SUPERBONUS per unità immobiliare unifamiliari (art. 9)

5. RISTRUTTURAZIONI edilizie non abbienti (art. 9)

6. BONUS FACCIATE (art. 9)

7. BONUS MOBILI (art. 9)

8. FONDO 'GARANZIA ITALIA' SACE PER AZIENDE IN CONCORDATO/RISTRUTTURAZIONE (art. 15)

9. INVESTIGAZIONE CONSULENTI FINANZIARI (art. 15)

10. REMUNERAZIONE SPERIMENTALE FARMACIE (art. 96)

11. VALORIZZAZIONE DOCENTI (art. 108)

12. FONDO METROPOLITANE (art. 132)

13. IMPIANTI DI RISALITA (art. 140)

14. EMENDAMENTI RICOSTRUZIONE EVENTI SISMICI EMILIA 2012 (art. 149)

  • Proroga stato di emergenza
  • Modalità di utilizzo risorse
  • Garanzie per professionalità necessarie alla ricostruzione
  • Giurisdizione esclusiva giudice amministrativo
  • Criteri utilizzabilità Fondi ricostruzione
  • Proroga esenzione IMU immobili inagibili
  • Proroga sospensione mutui concessi agli EE.LL.
  • Proroga sospensione mutui dei privati sugli immobili inagibili
  • Risorse per spese di funzionamento e completamento ricostruzione

15. PROROGA AMBITO DIGITALE-PA (art. 178) 

16. STANDARD PRODOTTI DERIVATI CANAPA (art. 192)

17. FONDO SPESE ASSOLTI (art. 196)


AS 2448
Emendamento RIDUZIONE IRPEF GIOVANI

Articolo 2

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Delle risorse di cui al comma 1, una quota non inferiore a 5.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 è destinato alla riduzione del 100% delle aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per i lavoratori fino ai 25 anni di età e una riduzione del 50% delle stesse per i lavoratori fino ai 30 anni di età."

RICHETTI

 

SPIEGAZIONE

 

L’emendamento chiede che almeno 5,4 degli 8 miliardi già previsti dalla Legge di Bilancio per la riduzione della pressione fiscale vengano destinati in modo esclusivo alla riduzione IRPEF per gli under-30. Il calcolo dei 5,4 miliardi è contenuto nelle proposte del NextGen di Azione.

TESTO DI RIFERIMENTO

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, con appositi provvedimenti normativi è disposto l'utilizzo di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinato alla riduzione:

1) dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;

2) dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1-bis) Delle risorse di cui al comma 1, una quota non inferiore a 5.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 è destinato alla riduzione del 100% delle aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per i lavoratori fino ai 25 anni di età e una riduzione del 50% delle stesse per i lavoratori fino ai 30 anni di età.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 6.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.



AS 2448
Emendamento TAMPON TAX

Articolo 4

Sostituire l'articolo con i seguenti:

"ART. 4

(Aliquota IVA del quattro per cento per i prodotti per l'igiene femminile)


1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  alla tabella A, parte II, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«44-quinquies) prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali; prodotti igienici femminili essenziali quali tamponi interni, assorbenti esterni e prodotti similari monouso.»;

b)  alla tabella A, parte II-bis, il numero 1-quinquies) è abrogato.

 

ART. 4-bis

(Distribuzione negli istituti scolastici secondari)

1. Nelle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, degli istituti scolastici pubblici, è garantita la disponibilità per le studentesse, a titolo gratuito, dei prodotti igienici femminili monouso.

2. Il Ministro dell’istruzione definisce, con decreto da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attuative del presente articolo."

 

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 260 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

RICHETTI

 

SPIEGAZIONE

 

L'articolo 4 della Legge di Bilancio abbassa semplicemente l'aliquota IVA al 10% per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili (attualmente al 22%). La normativa vigente già prevede invece che i prodotti compostabili abbiano aliquota al 5%.
Con il nostro emendamento
si sostituisce interamente l'articolo 4 con due delle proposte del Ddl Richetti (AS 2206):

1. si porta l'aliquota al 4% per entrambe le categorie (prodotti compostabili e non compostabili);

2. si prevede la distribuzione gratuita dei prodotti in tutti gli istituti scolastici secondari (scuole medie e superiori) pubblici.

Il calcolo dei costi è come segue: 300 milioni€ riduzione IVA dal 22% al 4% stimati dalla Ragioneria di Stato, 50 milioni€ distribuzione nelle scuole. Totale 350 milioni€, a cui togliere 90 milioni€ già previsti dall'articolo originario. Quindi il costo stimato di questo emendamento è di 260 milioni€ (350-90).

 

 

AS 2448
Emendamento TELERISCALDAMENTO

Articolo 9


Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, Allegato A del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi."

RICHETTI

 

SPIEGAZIONE

 

Relazione illustrativa

Una condizione essenziale ai fini dell'ammissibilità al SuperEcobonus, di cui all’articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazione, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, è la verifica del doppio passaggio di classe energetica dell'edificio tra la situazione ante e post intervento. Tale verifica, tra le altre cose, deve tener conto delle prestazioni energetiche dell'impianto di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria, che è riconducibile al fattore di conversione di energia primaria definito dal DM 26 giugno 2015 (c.d. DM Requisiti Minimi).

Alcuni di questi fattori possono infatti essere condizionati da investimenti realizzati dal gestore delle reti di fornitura di energia per rendere la stessa più efficiente alterando quindi il valore del fattore di conversione di energia primaria, e perciò impattando direttamente sulla prestazione energetica degli edifici serviti; analogamente, la prima certificazione del citato fattore da parte del gestore della rete determina un nuovo valore dello stesso. Tale condizioni comportano un forte spiazzamento per i proprietari degli immobili che stanno realizzando o si accingono a realizzare interventi ricadenti nell’ambito del SuperEcobonus. È possibile, infatti, che il cambio del fattore di conversione di energia primaria possa comportare importanti varianti di progetto per garantire nuovamente il doppio passaggio di classe energetica dell’edificio, o anche l'impossibilità di accedere al Superecobonus, qualora l’edificio si ritrova, nella condizione ex ante, in classe energetica A4. Ciò senza che si sia intervenuti direttamente sullo stesso riducendone il consumo di energia finale, ovvero il costo in bolletta.

Al fine di tutelare gli investimenti avviati o in via di definizione nell’ambito del SuperEcobonus ed evitare discriminazioni relative all'accesso ai benefici fiscali, nonché al fine di promuovere interventi che comportino un effettivo risparmio di energia negli usi finali, la proposta di norma definisce univocamente le condizioni al contorno per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, prevedendo che il fattore di conversione di energia primaria da prendere in considerazione nel caso venga certificato da un soggetto terzo, con valenza biennale, sia quello del 19 luglio 2020, ovvero quella di entrata in vigore della L. 77/2020.

Relazione tecnica

La proposta di norma definisce univocamente le condizioni al contorno per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, nell'ambito del c.d. Superbonus, al fine di tutelare gli investimenti avviati o in via di definizione, nonché al fine di promuovere interventi che comportino un effettivo risparmio di energia negli usi finali.
Tale misura non comporta un maggior onere per lo Stato, in quanto la stessa chiarisce esclusivamente le procedure di calcolo della prestazione energetica degli edifici.

 

AS 2448
Emendamento SUPERBONUS per unità immobiliari unifamiliari

Articolo 9

Al comma 1, lettera d) sostituire l’inciso ", alla data del 30 settembre 2021," con il seguente: ", alla data del 31 marzo 2022".

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

RICHETTI

 

SPIEGAZIONE

 

La modifica introdotta all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conferisce una proroga del beneficio del Superbonus al 110% alle persone fisiche per le unità immobiliari unifamiliari, di cui al comma 9 lettera b) solo ove sia stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) alla data del 30 settembre 2021. Appare tuttavia equo, da un lato, prevedere un requisito essenziale per la proroga di tale beneficio ad una data successiva all’entrata in vigore della legge e, dall’altro, opportuno prevedere un lasso temporale tra la data di entrata in vigore del termine e la sua scadenza tale da consentire ai soggetti beneficiari della proroga che ne abbiano interesse di attivarsi per rientrare tra i fruitori dell’agevolazione.



AS 2448
Emendamento RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE su abitazioni principali dei non abbienti

Articolo 9

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

"2-bis) Ai soggetti con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui che sostengono spese per gli interventi elencati dal presente articolo, effettuati su unità immobiliari adibite a propria abitazione principale, si applicano, in qualunque tempo, le disposizioni previste dall’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

RICHETTI

 

SPIEGAZIONE

 

Con la presente norma si consente ai soggetti con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui di poter optare, senza limiti di tempo, per la fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito in luogo della fruizione diretta della detrazione eventualmente spettante, per i lavori di ristrutturazione effettuati sulla propria abitazione principale.



AS 2448
Emendamento PROROGA BONUS FACCIATE

Articolo 9

Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  le parole "sostenute negli anni 2020 e 2021" sono sostituite con le seguenti: "sostenute fino al 31 dicembre 2022";

b)  dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Alle spese indicate dal comma precedente si applicano le disposizioni previste dall’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in quanto compatibili".

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

RICHETTI

 

SPIEGAZIONE

 

Si ritiene opportuna una proroga della detrazione pari al 90% per le spese sostenute per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e l'estensione ad essa della possibilità per i beneficiari di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del relativo credito.

 

 

AS 2448
Emendamento PROROGA BONUS FACCIATE

Articolo 9

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

"2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché C per lavatrici e lavasciuga, D per lavastoviglie, E per frigoriferi e congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, considerato al netto delle spese sostenute per le medesime finalità per le quali si è fruito di analoga detrazione negli anni precedenti. L'ammontare massimo complessivo sul quale calcolare la misura della detrazione è aumentato fino ad euro 22.000 se le spese hanno ad oggetto mobili, grandi elettrodomestici o apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica e che siano prodotti secondo i criteri di sostenibilità individuati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero della transizione ecologica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1."

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, stimati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

RICHETTI

 

SPIEGAZIONE

Si ritiene opportuno mantenere le soglie già in vigore per la detraibilità dell'acquisto di mobili oggetto di ristrutturazione per la quale siano fruibili i bonus previsti dagli articoli 14 e 16 del d.l. n. 63/2013 e ss.mm.ii.. Si ritiene al contempo opportuno richiedere classi energetiche più elevate per la fruibilità del bonus mobili e introdurre un ulteriore possibilità di detrazione per un valore massimo più elevato qualora i beni oggetto di acquisto con fruizione del bonus siano stati prodotti con criteri di sostenibilità individuati dai Dicasteri competenti con apposito decreto interministeriale.

 

AS 2448
Emendamento GARANZIA ITALIA AD AZIENDE IN CONCORDATO/RISTRUTTURAZIONE DEBITO

Articolo 15

Aggiungere infine il seguente comma:

"2. L'ultimo periodo del comma 1-ter dell'articolo 64 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: ''Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, nel caso in cui detta classificazione sia stata determinata da situazioni intervenute successivamente all'omologa del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla presentazione del piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. L’efficacia della presente disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.”.

RICHETTI

 

SPIEGAZIONE

 

Relazione illustrativa

L'obiettivo dell'emendamento: rendere applicabile "Garanzia Italia di SACE SpA" alle aziende in Concordato in continuità ed a quelle ammesse alla ristrutturazione dei debiti, come "apparentemente" introdotto dall’art. 64 del DL. 104/2020. Apparentemente, perché ciò che è affermato nel primo cpv del comma 1-ter di quell’articolo ("Sono ammissibili alle misure di cui all’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale ... o hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ... o hanno presentato un piano .... "), è poi negato con l’ultimo cpv ("Sono in ogni caso escluse le aziende che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente"). Queste aziende sono tutte passate attraverso la classificazione a "sofferenza" ma per i prestiti ante omologa. Se la iscrizione a sofferenza determinasse l'automatica esclusione dal beneficio impedirebbe la valutazione dei risultati della gestione aziendale post omologa del Concordato o dell’ammissione alla ristrutturazione dei debiti. Il sistema non può essere indifferente alla gestione post omologa che, invece, è proprio quella che può confermare o meno il risanamento dell’azienda e consentire alle banche la verifica del "merito creditizio". Ed appunto lo stesso comma 1-ter dell'art. 64 che fissa rigorose condizioni per dichiarare, con i dati certificati dal Commissario giudiziale oppure dai professionisti abilitati, la capacità di queste aziende di restituire a scadenza i nuovi prestiti. Insomma, si tratta di mutui che le banche intendono concedere ma il cui costo, in assenza della garanzia pubblica, può salire al 6-8%, cioè ad un livello non sostenibile. Va tenuto presente che si agisce su aziende che, anche secondo la normativa UE, non sono classificate in crisi: lo erano prima della ammissione al Concordato o alla ristrutturazione dei debiti. Il Giudice ha ritenuto che l'imprenditore sia sano e il settore sia profittevole e che dunque l’azienda, sgravata da una parte dei debiti, sia in condizione di stare sul mercato ed uscire della procedura. Infine, l'estensione di Garanzia Italia alle aziende in parola appare compatibile con la "ratio" del Temporary Framework deliberato dalla Commissione Europea per far fronte alla eccezionalità della situazione economica e sociale conseguente alla Pandemia da Covid-19: evitare fallimenti, salvare occupazione, preservare le aziende per la ripresa. I nuovi prestiti, garantiti da Garanzia Italia di Sace spa, consolideranno queste aziende mettendole in condizioni di nuovo sviluppo. Si tratta di aziende che, in conseguenza della Pandemia, hanno subito un calo di fatturato o una mancata crescita dello stesso in conseguenza di ritardi nella apertura di cantieri di lavoro o di vere e proprie chiusure oppure difficoltà nella gestione delle filiere di produzione. In conseguenza, possono avere accumulato anche parziali ritardi nell'assolvimento degli obblighi stabiliti dal Giudice della procedura e soprattutto reso più difficoltoso il consolidamento aziendale. L'Italia, che ha giustamente difeso in sede UE l?istituto del Concordato in continuità, in questa fase ha esteso l'applicabilità di varie misure economiche anche a queste aziende.

Copertura finanziaria

Il rischio di insoluti può considerarsi assorbito dalle coperture già stanziate dal DL Liquidità n. 23 dell'8/4/2020 convertito nella Legge 40 del 4/6/2020 (art. 1). A tale proposito, si riporta il testo del comma 1, secondo periodo, dell'art. 1 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese del cosiddetto DL Liquidità "... gli impegni assunti dalla SACE ai sensi del presente comma non dovranno superare l'importo complessivo massimo di 200 MLD di euro ... di cui almeno "... 30 MLD dovranno essere dedicati al supporto delle PMI come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE ... che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23/12/1996 n. 662, nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DLgs 29/3/2004, n. 102”. Dalle stime sin qui effettuate dalla stessa SACE, l’ammontare delle disponibilità ivi annunciato pare solo parzialmente utilizzato e che dunque vi sia capienza per eventuali impegni da parte di SACE in applicazione della presente proposta.
D'altra parte, sia la ristrettezza della platea dei soggetti ammessi ai Concordati in continuità o alla ristrutturazione dei debiti che l'affidabilità dei dati contabili e di bilancio, posti alla base della valutazione del merito creditizio da parte del soggetto erogante (Banca o Società finanziaria) e del successivo controllo formale di SACE spa, inducono ad escludere l’esigenza di stabilire una specifica copertura per l’ipotetico rischio insoluti eventualmente derivante da mancati pagamenti alla scadenza dei mutui in parola.



AS 2448
Emendamento INVESTIGAZIONE CONSULENTI FINANZIARI

Articolo 15

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente

Art. 15-bis
(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di Organismo di vigilanza e

tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari”)

1. Al fine di consentire l'efficiente svolgimento dell'attività di vigilanza sull'attività svolta dalle banche fuori dalle proprie sedi, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  il comma 7 dell'articolo 31 è sostituito con il seguente: "7. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria e ai soggetti che intrattengono ovvero abbiano intrattenuto con essi rapporti di qualsiasi natura, ivi inclusi i soggetti abilitati, gli intermediari bancari e finanziari, le società fiduciarie e ai clienti, nonché alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Esso, per lo svolgimento dei propri compiti, può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell’attività ispettiva, l'Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definite in apposito protocollo d’intesa";

b)  al comma 4 dell’articolo 31-bis è aggiunto infine il seguente periodo: "La trasmissione di informazioni all’Organismo per le predette finalità non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d’ufficio da parte delle predette autorità."

RICHETTI

 

SPIEGAZIONE

 

Relazione illustrativa lettera a)

La disposizione è finalizzata a consentire all’Organismo di cui all'art. 31 comma 4 del TUF di acquisire informazioni utili all'esercizio dei poteri di vigilanza dai soggetti iscritti, da tutti i soggetti che abbiano o abbiano avuto con il consulente finanziario (persona fisica o giuridica) rapporti di qualsiasi natura. La necessità di richiedere e acquisire elementi informativi da intermediari bancari e finanziari che non siano necessariamente legati con il consulente oggetto di istruttoria da un rapporto di lavoro subordinato, di agenzia o di mandato, è emersa nell'ambito dell'attività di vigilanza dell'Organismo anche con riferimento a condotte potenzialmente gravi. In relazione a tali richieste, alcuni intermediari esterni al rapporto di mandato con il consulente hanno negato la sussistenza dell'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'Organismo ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza previste dalla legge, sul presupposto di non aver mai conferito alcun incarico al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede interessato dalle valutazioni, il quale aveva intrattenuto rapporti con l'intermediario nella sola veste di cliente. La norma persegue il raggiungimento degli obiettivi di tutela stabiliti dall’ordinamento europeo e nazionale e in particolare di quelli di salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario, di tutela degli investitori e dell’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.

La previsione dell'obbligo di collaborazione delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi limitata alle verifiche condotte dall'Organismo per i requisiti patrimoniali (i.e. polizza assicurativa) dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria è analoga a quella prevista per i soggetti abilitati che si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nel Regolamento Intermediari (art. 154) per quanto riguarda le funzioni di tenuta dell'albo e si concretizza in un obbligo di collaborazione per le verifiche sui requisiti di iscrizione all'albo. La modifica consente, in ottica di semplificazione, agli iscritti di "autocertificare" il possesso dei requisiti patrimoniali senza la produzione di alcun documento e all'Organismo di ottenere ogni utile informazione si rendesse necessaria per la verifica dei requisiti in esame.

L'introduzione di una disposizione ad hoc che consenta, analogamente a quanto già previsto per le Autorità di vigilanza e per la Guardia di Finanza, di ottenere le informazioni dalle società fiduciarie (statiche e dinamiche) consente di effettuare tutte le necessarie verifiche sui rapporti intrattenuti dai soggetti che intendono iscriversi nelle sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria o dei soggetti già iscritti nelle richiamate sezioni dell'albo, superando i vincoli normativi esistenti. In alcuni casi, infatti, è stato impossibile procedere all'iscrizione all'albo di soggetti titolari di rapporti di lavoro dipendente o di funzioni di amministrazione all'interno di una società fiduciaria in considerazione delle limitazioni alle verifiche di competenza dell’Organismo.

 

Relazione illustrativa lettera b)

La precisazione introdotta è finalizzata a superare le difficoltà verificatesi nello scambio di informazioni con talune delle autorità di cui all'art. 4, comma 1, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che – nel riscontrare le richieste di collaborazione formulate dall'Organismo – hanno evidenziato il vincolo del segreto d'ufficio previsto da altre disposizioni primarie (es. nel TUB).



AS 2448
Emendamento REMUNERAZIONE SPERIMENTALE FARMACIE

Articolo 96

All’articolo 96, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"4. Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 sono ammessi, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo ex-factory per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

5. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private."

RICHETTI

 

SPIEGAZIONE

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il prontuario della distribuzione diretta (PHT) per la presa in carico e la continuità assistenziale H (Ospedale) - T (Territorio), di cui alla Determina AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, "deve essere sottoposta a revisione periodica per garantirne l'aggiornamento quando vengono a mancare le motivazioni di inclusione del farmaco nel PH-T". In particolare, devono essere esclusi i farmaci per i quali vengano a mancare le condizioni della "della diagnostica differenziale, della criticità terapeutica, della necessità controllo periodico da parte della struttura specialistica".

I farmaci esclusi dal PHT, ad esempio a seguito di pubblicazione di Nota AIFA che ne consente la prescrizione da parte del medico di medicina generale, passano così dalla distribuzione diretta alla distribuzione convenzionata presso le farmacie aperte al pubblico, e la remunerazione per la farmacia passa da quota fissa per confezione, diversa in ogni regione, a quota percentuale sul prezzo del farmaco uguale a livello nazionale.
La possibilità di stipulare accordi sperimentali di remunerazione con le farmacie per la distribuzione convenzionata di questi farmaci, che possano prevedere una remunerazione comparabile con quella applicata per la distribuzione per conto (DPC) prevista per i farmaci in PHT (es. 8 € per confezione), ma unica a livello nazionale, consentirebbe di garantire la sostenibilità del sistema evitando l'aggravio di spesa derivante dal passaggio da remunerazione fissa a margine percentuale, superando l'effetto distorsivo creatosi da un mancato periodico aggiornamento del PHT che ha portato ad una differenza regionale nell’accesso alle cure, così come ad una remunerazione regionale delle farmacie con tariffe medie dai 3 € ai 15 € per confezione dispensata, oltre che ad uno squilibrio sempre più insostenibile dei tetti di spesa farmaceutica. 

L'accesso alle cure per i pazienti in farmacia diventerebbe uguale in ogni regione, garantendo al cittadino la disponibilità di tutti i prodotti autorizzati dall’Agenzia Italiana del Farmaco e non soltanto quelli definiti da accordi regionali per la DPC; il cittadino potrebbe accedere alle cure anche in regioni diverse da quella di residenza a differenza di quanto avviene oggi a causa degli accordi DPC regionali, e la remunerazione per le farmacie aperte al pubblico sarebbe uguale in ogni regione e corrispondente alla media nazionale delle tariffe diverse applicate oggi in ogni regione (al fine di garantire invarianza di spesa).

Inoltre, il mantenimento delle scontistiche applicate dall’industria al prezzo ex-factory per la cessione al SSN anche nel canale della distribuzione convenzionata, eviterebbe eventuali incrementi di prezzo derivante dalla potenziale presenza di accordi confidenziali nel contratto sottoscritto tra industria e AIFA, a seguito dello spostamento di canale di spesa da “diretta” a “convenzionata”.

RELAZIONE TECNICA

L'esclusione dal PHT di alcune classi di farmaci a seguito della decadenza dei requisiti che ne consentono la permanenza, come definito dalla norma costituente il Prontuario della distribuzione diretta (PHT) per la presa in carico e la continuità assistenziale H (Ospedale) - T (Territorio), sposta la spesa per queste classi di farmaci dal canale della diretta a quello della spesa convenzionata. L'applicazione di un modello di remunerazione comparabile con quello dell’attuale distribuzione per conto (DPC), ma unico a livello nazionale, unito al mantenimento degli sconti applicati dall’industria al prezzo di cessione SSN, garantisce l'invarianza di spesa per sistema ed un naturale riequilibrio della spesa farmaceutica nei due tetti.

La gestione da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dell'elenco dei farmaci del PHT, consente l'ingresso e l'esclusione graduale delle diverse classi di farmaci dal prontuario, affinché ai pazienti venga sempre garantita l’accessibilità alla cura migliore nel corretto canale distributivo e, l'applicazione di tale modello di remunerazione sperimentale associato al mantenimento delle scontistiche applicate dall'industria nella cessione diretta al SSN, consentirebbe all’AIFA una maggiore flessibilità nella gestione di questo strumento in quanto non verrebbe prodotto un aggravio di spesa per il sistema derivante da una diversa remunerazione per la filiera e dall'assenza di scontistiche da parte dell'industria, ma ne deriverebbe soltanto un corretto utilizzo delle risorse disponibili nei due tetti di spesa destinati alla farmaceutica (senza determinarne lo sfondamento).

Le classi di farmaci che potrebbero essere escluse dalla lista PHT, e per le quali sarebbe applicabile tale accordo, sono ad esempio quelle ad uso consolidato per cui viene eliminato il piano terapeutico rinnovabile dallo specialista presso la struttura ospedaliera ogni 6 mesi e sostituito con una Nota AIFA che ne consente la prescrizione da parte del medico di medicina generale con conseguente gestione del paziente sul territorio (ad esempio il paziente cronico, così come definito dal Piano Nazionale Cronicità).

Ipotizzando pertanto che, tra queste classi di farmaci, l'AIFA intenda escludere dalla lista PHT i farmaci antidiabetici orali appartenenti classi DPPIVi, SGLT2i e GLP1ra a seguito della revisione delle condizioni di prescrizione per garantirne uniformità di accesso su tutto il territorio nazionale presso le farmacie aperte al pubblico, applicando l'accordo previsto dalla norma che mantiene le scontistiche attualmente applicate dall’industria per la cessione SSN e preveda una fee di € 8 per la distribuzione di questi prodotti in farmacia (inclusa nella spesa farmaceutica, quindi a valere sulla spesa ai fini dei tetti e non come beni e servizi oggi applicata dalle regioni), si otterrebbe uno spostamento complessivo di canale di spesa di € 420 mln nel 2022, che ridurrebbe lo sfondamento della spesa diretta e l'avanzo della spesa convenzionata, portando l'avanzo su quest’ultima da € 790 mln a € 370 mln, eliminerebbe la spesa di beni e servizi oggi sostenuta dalle regioni per la distribuzione per conto e ridurrebbe la quota che le regioni devono ripianare per lo sfondamento della spesa diretta (50% dello sfondamento rispetto al tetto previsto) in attesa dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art.96 che portano il tetto della spesa diretta all’8,30% dal 2024.

 

 

AS 2448
Emendamento VALORIZZAZIONE DOCENTI (versione completa)

Articolo 108

Effettuare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, lettera a), sostituire le parole "premiando in particolare modo la dedizione nell’insegnamento, l’impegno nella promozione della comunità scolastica e la cura nell’aggiornamento professionale continuo" con le seguenti: "riconoscendo le attività finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa, all’assunzione di responsabilità di coordinamento organizzativo e didattico e alla partecipazione attiva alla formazione professionale continua";

2. Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 593 è sostituito con il seguente:

<<593. Per l’utilizzo delle risorse la contrattazione, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta all’interno di ciascuna autonomia scolastica, sulla base dei seguenti criteri ed indirizzi:

a)  valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;

b)  l'assunzione di responsabilità di coordinamento organizzativo e didattico;

c)  l’impegno nelle iniziative specifiche di contrasto alla dispersione scolastica;

d)  valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze;

e)  la partecipazione attiva alla formazione professionale continua.>>"


Emendamento
VALORIZZAZIONE DOCENTI (versione di “compromesso”)

Articolo 108

Effettuare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) dopo le parole <<istituzioni scolastiche statali>> inserire le seguenti: <<riconoscendo in modo particolare l’efficacia nell’insegnamento, l’impegno nelle attività di miglioramento del servizio scolastico e la partecipazione alle attività di aggiornamento professionale continuo>>":

2. Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 593 è sostituito con il seguente:

<<593. Per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 592, fatta salva l’autonomia scolastica e la contrattazione integrativa, la contrattazione è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a)  partecipazione alle attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;

b)  valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze;

c)  impegno nelle attività di miglioramento del servizio scolastico.>>".



AS 2448
Emendamento RISORSE PER METROPOLITANE

Articolo 132

Effettuare le seguenti modifiche:

1. Sostituire le parole "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l’anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l’anno 2026" con le seguenti: "150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 200 milioni di euro per l’anno 2024, 300 milioni di euro per il 2025, 350 milioni di euro per l’anno 2026".

2. Aggiungere, in fine, il seguente comma: "2. Le risorse di cui al comma 1 dovranno essere destinate prioritariamente agli interventi per i quali sia già stata prevista un’impresa appaltatrice."

Agli oneri di cui al presente emendamento, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 154. Conseguentemente, al comma 1 dell’articolo 154 sostituire le parole “840 milioni” con "740 milioni".

RICHETTI

 

SPIEGAZIONE

 

Si destinano 100 milioni€/annui aggiuntivi ai lavori per le metropolitane delle grandi città previsti dall’articolo 132. Inoltre, si inserisce un comma 2 che dà priorità a quei progetti che già prevedono un’impresa appaltatrice (alias METRO C di Roma...).



AS 2448
Emendamento FONDO IMPIANTI DI RISALITA - FEDERFUNE

Articolo 140

Dopo l’articolo 140, inserire il seguente:

"Art. 140-bis
(Fondo per il sostegno ai comuni a vocazione montana)

  1. Il Fondo di cui all’articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementato dalle somme non erogate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

  2. All'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto in fine il seguente inciso: ", utilizzando come criterio per il riparto l’entità dei ricavi delle imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune con sede o unità locale ubicate nelle aree o nei comprensori sciistici a carattere locale così come definiti dalla Commissione europea".

SPIEGAZIONE

 

Si destinano risorse non erogate l’anno scorso agli impianti di risalita e a quei comuni definiti “a vocazione montana” dalla Commissione europea. Emendamento che proviene da Federfune tramite Richetti, già ne presentammo uno simile l’anno scorso per i DL Ristori.



AS 2448
Emendamento RICOSTRUZIONE SISMA EMILIA 2012

Articolo 149

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, sostituire le parole “al 31 dicembre 2022” con le seguenti: “al 31 dicembre 2023”;

b)  nel secondo periodo, sostituire le parole “sino all'anno 2022” con le seguenti: “sino all'anno 2023” e dopo le

parole “per l'anno 2022” aggiungere le seguenti: “e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023”;

c)  nel terzo periodo, dopo le parole “per l'anno 2022” aggiungere le seguenti: “e di ulteriori 15 milioni per l'anno

2023.”;

d)  dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: “Alla spesa di 15 milioni per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.”;

e)  nel quarto periodo, sostituire le parole: “al 31 dicembre 2022” con le seguenti: “al 31 dicembre 2023” e le parole: “di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022” con le seguenti: “di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

f)  dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: “Alla spesa di 300.000 euro per l’anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.”.

RICHETTI

SPIEGAZIONE

 

Emendamenti vari arrivati a Richetti dal Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Li ho raggruppati in questi due emendamenti 14.1 e 14.2, le spiegazioni se necessarie si trovano in un file a parte.

 

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018. n. 1.

3-ter. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al primo periodo, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi.

3-quater. Le risorse residuanti al termine del finanziamento delle attività di rispettiva originaria destinazione, trasferite nelle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere riutilizzate per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione.

3-quinquies. Al comma 3 dell’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Ai fini del presente comma:

a)  il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l’ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall’ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b)  ai fini dell’anzianità di servizio di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso del presente articolo".

3-sexies. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all’impiego di risorse pubbliche destinate agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Su tali controversie è competente il Tribunale amministrativo regionale avente sede nel territorio nel quale si producono gli effetti del provvedimento impugnato.

3-septies. Al comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole “di cui al comma 1, lettera a),” sono aggiunte le seguenti parole: “c) e d),”.

3-octies. Al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 173, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  dopo le parole "lettere a), b)" sono aggiunte le seguenti: ", c) e d)";

b)  dopo le parole "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,".

3-novies. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

3-decies. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3-undecies. Per gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall’art.2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all’anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dall’articolo 57, comma 17 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell’articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell’articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell’articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3-duodecies. Gli oneri di cui al precedente comma sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall’anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3-terdecies. Agli oneri derivanti dai precedenti due commi, quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3-quaterdecies. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziate per tale finalità.

3-quindecies. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è incrementato di 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

3-sedecies. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, è autorizzato lo stanziamento di ulteriori 144 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”

RICHETTI

 

SPIEGAZIONE

 

Emendamenti vari arrivati a Richetti dal Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Li ho raggruppati in questi due emendamenti 14.1 e 14.2, le spiegazioni se necessarie si trovano in un file a parte.




AS 2448
Emendamento PROROGA AMBITO DIGITALE PA

Articolo 178

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 178-bis

(Proroga in ambito digitale)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo l’articolo 31 viene aggiunto il seguente:

<<Art. 31-bis (Proroga Accordi quadro e Convenzioni delle Centrali di committenza in ambito digitale)

1. Al fine di consentire in tempi utili, su tutto il territorio nazionale, il perseguimento dell’obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gli Accordi quadro e le Convenzioni di cui all’articolo 3, lettere cccc) e dddd) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” che risultino esauriti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, per un importo ed una durata pari a quelli previsti nella procedura originaria".>>

SPIEGAZIONE

 

Emendamento arrivato a Richetti in merito all’obiettivo del PNRR della transizione digitale della PA. Prevede una proroga degli accordi quadro e delle convenzioni per la PA scaduti/in scadenza riferiti ai settori merceologici di “informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per l’ufficio”



AS 2448
Emendamento STANDARD PRODOTTI DERIVATI DALLA CANAPA

Articolo 192

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

"Art. 192-bis

(Modifiche al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 39-ter, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. I prodotti solidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all’articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo.»

«4-ter. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma, sono stabiliti i dettagli attuativi per la circolazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4-bis e di cui all’articolo 62-quater, comma 7-quater, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i prodotti a cui sono assimilati. La determinazione di cui al primo periodo definisce anche i dettagli attuativi e autorizzativi per la vendita ai consumatori, per il tramite di punti vendita specializzati, esclusivamente dei prodotti di cui al comma 4-bis costituiti da fiori freschi o essiccati, che possono essere venduti tali e quali, e dei prodotti di cui all’articolo 62-quater, comma 7-quater, nel rispetto dei requisiti sanciti dall’articolo 6 della legge 22 dicembre 1957 n. 1293 e secondo le modalità stabilite dall’articolo 23 della medesima legge. Nelle more dell’adozione della predetta determinazione ai punti vendita dei prodotti di cui al precedente periodo è consentita la prosecuzione dell’attività.»

b) All’articolo 39-octies, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Per i prodotti di cui all’articolo 39-ter, comma 4-bis, costituiti da fiori freschi o essiccati che possono essere venduti tali e quali l’accisa è pari al 23,5 per cento.»

c) All’articolo 62-quater, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

«7-quater. I prodotti liquidi ottenuti dalle coltivazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 con limite del contenuto di cui all’articolo 4, comma 5, della medesima legge non superiore allo 0,5 per cento sono ricompresi tra quelli di cui al presente articolo contenenti nicotina.»

RICHETTI

 

SPIEGAZIONE

 

La presente proposta normativa ha lo scopo di intervenire sulla materia dei prodotti derivati dalla canapa. In particolare si propone di assimilare tali prodotti che rispettino specifici standard a quelli da fumo o da inalazione, sulla base del presupposto che ciò che può essere fumato o inalato, senza ulteriore trasformazione industriale e secondo le normali attese dei consumatori, rientra nella vigente normativa che disciplina i prodotti da fumo e da inalazione.

La norma interviene su un fenomeno già in atto e attualmente deregolamentato, consentendo l’adozione dei limiti e requisiti necessari a tutelare la salute dei consumatori, in particolar modo i minori, contrastare il traffico illecito e garantire entrate erariali certe quantificabili, con riferimento ai menzionati prodotti, tra i 500 e gli 800 milioni di euro. La riconduzione del prodotto ad una rete di vendita controllata e controllabile quale quella dei prodotti da fumo e da inalazione, nonché alle misure di controllo previste per gli stessi, consentirebbe infatti di assicurare condizioni adatte a garantire opportune verifiche sulle caratteristiche del prodotto, un accesso limitato e regolamentato allo stesso e un opportuno monitoraggio del settore.

Ad apposita determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è demandata la definizione delle regole per la vendita al dettaglio presso i punti vendita specializzati che rimarrebbe eccezionalmente consentita, prevedendo però il rispetto di rigorosi requisiti soggettivi per l’autorizzazione e specifiche modalità di approvvigionamento.



AS 2448
Emendamento FONDO SPESE ASSOLTI

Articolo 196

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 196-bis
(Incremento Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti)

  1. Al fine di garantire agli assolti il rimborso di cui all’articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui all’articolo 1, comma 1020 della stessa legge è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

  2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

RICHETTI

 

SPIEGAZIONE

 

Emendamento preparato da Costa che rifinanzia di ulteriori 20milioni €/anno il Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti.